Reclami

  • l passeggero che rientri nell’ambito della disciplina del Regolamento UE n. 1177/2010 che desideri presentare un reclamo al Vettore, potrà trasmetterlo entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il Vettore dovrà notificare al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente al reclamo non dovrà superare i due mesi dal ricevimento dello stesso.

    I reclami possono essere inviati in lingua italiana e/o inglese utilizzando   l’apposito modulo scaricabile:

    E’ fatta salva la possibilità di presentare il reclamo senza utilizzare il form scaricabile indicando comunque nel reclamo quanto richiesto dalla misura n 3.2 della delibera scaricabile al link in fondo.
    In caso di mancata risposta al reclamo nei termini di cui sopra, laddove il reclamo sia stato presentato in maniera completa e con le modalità sopra indicate, il passeggero potrà:
    Presentare un reclamo di seconda istanza all’ Autorità di Regolazione dei trasporti agli indirizzi pec@pec.autorita-trasporti.it , ovvero art@autorita-trasporti.it.

    In caso di ritardo nella risposta al reclamo da parte del Vettore, il passeggero avrà diritto ad un indennizzo automatico come previsto dalla misura n. 5 della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 83/2019 reperibile al seguente link: https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2019/07/All.-A-delibera-n.-83_2019.pdf